Tipologie

Esistono numerose tipologie di factoring, le cui caratteristiche dipendono dalle modalità di cessione del credito e dalle caratteristiche del contratto siglato tra imprese e società finanziarie. Una prima, fondamentale distinzione si può operare verificando quale operatore venga effettivamente danneggiato da un’eventuale insolvenza dei debiti oggetto della cessione. Se è il factor ad accollarsi il rischio che i fornitori della società non paghino il dovuto, il factoring viene detto “pro soluto”; viceversa, se è l’impresa cedente a subire gli effetti negativi di tale eventualità, il contratto viene detto “pro soluto”. Vi sono anche altre tipologie di factoring: con il full factoring, una società specializzata acquista a titolo definitivo il credito di un’impresa, pagando il corrispettivo nominale al netto delle commissioni e degli interessi passivi relativi al periodo. Il factor, in altre parole, si accolla integralmente il rischio di insolvenza del debitore (cessione pro soluto), dando luogo non a un finanziamento del credito ma al suo pieno acquisto. L’operazione presenta un duplice vantaggio per le imprese, che ottengono una liquidazione immediata dei crediti accumulati senza per questo risultare a loro volta indebitate, con tutti i benefici del caso nella redazione del bilancio. Il contratto di full factoring può prevedere anche che i crediti contratti dall’azienda con il passare degli anni vengano via via acquistati automaticamente dal factor, a costi e modalità prefissate. Con il maturity factoring, invece, la società finanziaria si impegna a versare il valore nominale dei crediti all’azienda cedente soltanto alla scadenza degli stessi; parallelamente, garantisce ai debitori originari una dilazione ulteriore rispetto al termine perentorio per il saldo, offrendo solitamente uno o due mesi di flessibilità.
Esistono numerose tipologie di factoring, le cui caratteristiche dipendono dalle modalità di cessione del credito e dalle caratteristiche del contratto siglato tra imprese e società finanziarie. Una prima, fondamentale distinzione si può operare verificando quale operatore venga effettivamente danneggiato da un’eventuale insolvenza dei debiti oggetto della cessione. Se è il factor ad accollarsi il rischio che i fornitori della società non paghino il dovuto, il factoring viene detto “pro soluto”; viceversa, se è l’impresa cedente a subire gli effetti negativi di tale eventualità, il contratto viene detto “pro soluto”. Vi sono anche altre tipologie di factoring: con il full factoring, una società specializzata acquista a titolo definitivo il credito di un’impresa, pagando il corrispettivo nominale al netto delle commissioni e degli interessi passivi relativi al periodo. Il factor, in altre parole, si accolla integralmente il rischio di insolvenza del debitore (cessione pro soluto), dando luogo non a un finanziamento del credito ma al suo pieno acquisto. L’operazione presenta un duplice vantaggio per le imprese, che ottengono una liquidazione immediata dei crediti accumulati senza per questo risultare a loro volta indebitate, con tutti i benefici del caso nella redazione del bilancio. Il contratto di full factoring può prevedere anche che i crediti contratti dall’azienda con il passare degli anni vengano via via acquistati automaticamente dal factor, a costi e modalità prefissate. Con il maturity factoring, invece, la società finanziaria si impegna a versare il valore nominale dei crediti all’azienda cedente soltanto alla scadenza degli stessi; parallelamente, garantisce ai debitori originari una dilazione ulteriore rispetto al termine perentorio per il saldo, offrendo solitamente uno o due mesi di flessibilità.